SUCCESSIONI EREDITARIE E TESTAMENTARIE
A seguito del decesso di un familiare, la legge prevede che il suo
patrimonio, costituito da beni di qualsiasi natura ( immobili, mobili,
denaro, gioielli, etc..) , spetti agli eredi secondo quote ereditarie
fissate dal codice civile e in relazione al grado di parentela con
il "de cuius" , ovvero il familiare defunto.
Se nel corso della vita il "de cuius" non ha privilegiato alcuno degli eredi tramite "donazioni" o "disposizioni testamentarie", e in presenza di beni facilmente divisibili non sorgono particolari problemi nella immediata divisione ereditaria dei beni.
In questa ipotesi, una volta raggiunto l'accordo tra gli eredi, si può predisporre la dichiarazione di successione e la successiva voltura, così da aggiornare in conservatoria e in catasto le quote di diritto di ciascun erede.
Nell'impossibilità materiale di dividere i beni o una loro parte ( tipico di abitazioni, capannoni, terreni etc ), gli eredi del "de cuius" possono accordarsi bonariamente per la divisione degli stessi, tramite una divisione con compensazione economica a favore di uno o più eredi oppure con la vendita degli immobili indivisibili e successiva ripartizione pro quota della somma ricavata dalla vendita.
Non sempre però si può giungere ad un accordo bonario per la divisione dei beni ereditati. Può capitare infatti che il "de cuius" abbia favorito uno o più familiari con donazioni fatte in vita o con un testamento ( tramite il lascito della quota ereditaria "disponibile" ), per cui si renderà necessario verificare se tali elargizioni o disposizioni testamentarie abbiano o meno violato la quota ereditaria di "legittima", ossia la quota ereditaria che lil codice civile garantisce a ciascun erede.
Se c'è stata una "violazione della quota ereditaria di "legittima" " in conseguenza di donazioni o disposizioni testamentarie, allora il beneficiario delle donazioni e/o disposizioni testamentarie dovrà reintegrare nella massa ereditaria quanto ricevuto al fine di ripristinare le quote ereditarie do "legittima" degli altri eredi.
Nel caso di mancato reintegro, necessariamente si dovrà ricorrere in giudizio per avere quanto spetta di diritto qualora , per vie bonarie, non sia stato possibile.
Spesso, in prospettiva di un contenzioso legale dovuto all'impossibilità di una divisione bonaria dell'eredità del "de cuius", ci si reca immediatamente da un legale di propria fiducia per far valere i propri diritti ereditari.
Tuttavia, la fretta induce spesso ad iniziare contenziosi legali senza avere un idonea e sufficiente documentazione da portare in giudizio, consegnata al legale in maniera disordinata o incompleta.
E buona cosa che la documentazione attestante i diritti ereditari sia verificata preliminarmente ed integrata da parte di un professionista, che sarà in grado di organizzare poi tutta la documentazione unitamente ad una relazione tecnico illustrativa da mettere a disposizione per la successiva fase di rivendicazione dei diritti nelle sedi opportune.
Se nel corso della vita il "de cuius" non ha privilegiato alcuno degli eredi tramite "donazioni" o "disposizioni testamentarie", e in presenza di beni facilmente divisibili non sorgono particolari problemi nella immediata divisione ereditaria dei beni.
In questa ipotesi, una volta raggiunto l'accordo tra gli eredi, si può predisporre la dichiarazione di successione e la successiva voltura, così da aggiornare in conservatoria e in catasto le quote di diritto di ciascun erede.
Nell'impossibilità materiale di dividere i beni o una loro parte ( tipico di abitazioni, capannoni, terreni etc ), gli eredi del "de cuius" possono accordarsi bonariamente per la divisione degli stessi, tramite una divisione con compensazione economica a favore di uno o più eredi oppure con la vendita degli immobili indivisibili e successiva ripartizione pro quota della somma ricavata dalla vendita.
Non sempre però si può giungere ad un accordo bonario per la divisione dei beni ereditati. Può capitare infatti che il "de cuius" abbia favorito uno o più familiari con donazioni fatte in vita o con un testamento ( tramite il lascito della quota ereditaria "disponibile" ), per cui si renderà necessario verificare se tali elargizioni o disposizioni testamentarie abbiano o meno violato la quota ereditaria di "legittima", ossia la quota ereditaria che lil codice civile garantisce a ciascun erede.
Se c'è stata una "violazione della quota ereditaria di "legittima" " in conseguenza di donazioni o disposizioni testamentarie, allora il beneficiario delle donazioni e/o disposizioni testamentarie dovrà reintegrare nella massa ereditaria quanto ricevuto al fine di ripristinare le quote ereditarie do "legittima" degli altri eredi.
Nel caso di mancato reintegro, necessariamente si dovrà ricorrere in giudizio per avere quanto spetta di diritto qualora , per vie bonarie, non sia stato possibile.
Spesso, in prospettiva di un contenzioso legale dovuto all'impossibilità di una divisione bonaria dell'eredità del "de cuius", ci si reca immediatamente da un legale di propria fiducia per far valere i propri diritti ereditari.
Tuttavia, la fretta induce spesso ad iniziare contenziosi legali senza avere un idonea e sufficiente documentazione da portare in giudizio, consegnata al legale in maniera disordinata o incompleta.
E buona cosa che la documentazione attestante i diritti ereditari sia verificata preliminarmente ed integrata da parte di un professionista, che sarà in grado di organizzare poi tutta la documentazione unitamente ad una relazione tecnico illustrativa da mettere a disposizione per la successiva fase di rivendicazione dei diritti nelle sedi opportune.
Ultimo aggiornamento : 25/09/2023